La Corte di Cassazione ne lo ha chiarito nella sentenza n. 17195 del 11 agosto 2011.

In caso di rapporto stabile e duraturo di convivenza da parte di uno degli ex coniugi, il presupposto per la riconoscibilità di un assegno di mantenimento a carico dell’altra parte viene meno e pertanto l’assegno di mantenimento può essere sospeso. In caso di interruzione del rapporto di convivenza tale assegno divorzile dovrà essere di nuovo corrisposto.

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