I’Investigatore Privato nella separazione con addebito e divorzio giudiziale.

 
Le attività svolte nell’ambito familiare ed in senso più stretto indirizzate ad acclarare la presenza di una relazione extraconiugale, mirano a raccogliere elementi utili alla richiesta di addebito della separazione per violazione dei doveri coniugali.
Per infedeltà coniugale s’intende la situazione in cui uno dei coniugi intrattiene una relazione, anche momentanea, con un’altra persona
 
 L’art. 151 del Codice Civile italiano stabilisce che la separazione legale giudiziale può essere pronunciata nel caso in cui si verifichino fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
L’infedeltà è appunto una della cause per cui può essere richiesto l’addebito della separazione al coniuge che ha tenuto un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
art 151 c.c.
 
Separazione giudiziale
 
La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.
Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
La giurisprudenza ritiene che l’infedeltà sia una violazione dei doveri matrimoniali, di gravità tale, da rendere intollerabile la convivenza coniugale.
E’ importante sottolineare che l’infedeltà può diventare causa di addebito della separazione solamente in cui si accerti che la crisi familiare sia riconducibile al comportamento scorretto di uno dei coniugi.
L’art. 143 del Codice Civile italiano recita che i coniugi a seguito del matrimonio acquisiscono gli stessi diritti e doveri, pertanto ciò significa l’obbligo reciproco alla fedeltà, l’assistenza morale e materiale e la collaborazione nell’interesse della famiglia e coabitazione contribuendo ai bisogni della famiglia, in relazione alle proprie sostanze ad alla capacità di lavoro.
art 143 c.c.
 
Diritti e doveri reciproci dei coniugi
“Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.”
Proprio da questo articolo si apprendono i diritti a cui devono attenersi i coniugi all’interno della vita matrimoniale, la cui inosservanza viene valutata con una violazione sufficiente a giustificare la separazione giudiziale con addebito al coniuge infedele.
Comportamenti come la mancanza di lealtà nei confronti della moglie o del marito, nascondendo fatti salienti per la vita coniugale o che ledano l’onore e la rispettabilità dell’altra parte, sono configurabili sempre come violazioni dei doveri coniugali.
Tra le attività di un’agenzia di investigazioni vi è proprio l’accertamento di questo tipo di violazioni, con il preciso compito di reperire informazioni ed elementi a sostegno del coniuge tradito per dimostrare la realtà dei fatti.
 
Un investigatore privato al termine del proprio mandato produce un report con elementi dettagliati utili ad evidenziare la relazione extraconiugale, utilizzabile in giudizio per richiedere l’addebito della separazione.
 
Prerogativa fondamentale per poter utilizzare pienamente le informazioni ricevute a seguito di un’attività investigativa è quella di rivolgersi ad un investigatore privato  autorizzato, che saprà utilizzare metodi e strumenti leciti e consentiti dalla legge, senza intraprendere attività illegali che oltre ad invalidare i risultati ottenuti, rischierebbero anche di ritorcersi contro il committente stesso.

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